Responsabilità solidale del committente: necessità di un nesso causale
articolo 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 649 volte dal 13/10/2013
Art. 29
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente
titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari
da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative del settore che possono
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarita' complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o
di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e'
obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando
escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo
il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o
datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente
all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il
committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella
prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal
caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli
obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti
del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli
eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento
puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato
secondo le regole generali. ((29))
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a
seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione
di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il
committente sia una persona fisica che non esercita attivita' di
impresa o professionale.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano
applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura
previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con
contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano
applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto
esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai
lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto
in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi".
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