Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1965, n. 115
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 113 volte dal 21/02/2014
E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la
grazia e giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il
Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1963
Atti del
Governo, registro n. 191, foglio n. 51. - VILLA
TITOLO I
Ordine dei giornalisti
CAPO I
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI
Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista
Art. 1.
(((Circoscrizioni territoriali)))
((Le regioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 3
febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi
Ordini sono determinati come segue:
1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
9) Marche; sede del consiglio: Ancona;
10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
13) Lazio; sede del consiglio: Roma;
14) Campania; sede del consiglio: Napoli;
15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
16) Puglia; sede del consiglio: Bari;
17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari;
20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 300 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione territoriale di cui al n. 3 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115 e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Venezia, comprende solamente il Veneto".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione territoriale di cui al n. 9 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Napoli, comprende solamente la Campania".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 settembre 1980, n. 747 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono istituiti l'ordine dei giornalisti per la regione Umbria, con sede del consiglio dell'ordine in Perugia e l'ordine dei giornalisti per la regione Abruzzo, con sede del consiglio dell'ordine a L'Aquila, con competenza per le rispettive circoscrizioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La circoscrizione territoriale di cui al n. 8 dell'art. 1 del decreto presidenziale
4 febbraio 1965, n. 115, e' modificata nel senso che la predetta
circoscrizione, con sede del consiglio in Roma, comprende solamente il Lazio e il Molise".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 937 ha disposto (con l'articolo unico) che "A modifica dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' istituito l'Ordine dei giornalisti per la regione Marche, con sede del consiglio dell'Ordine in Ancona, con competenza per la rispettiva circoscrizione".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che "La circoscrizione territoriale di cui al n. 6 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Bologna, comprende solamente Emilia-Romagna".
Art. 2.
Modifica delle circoscrizioni territoriali
Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali Interessati.
Art. 3.
Costituzione di nuovi Ordini regionali o interregionali
Il Ministro per la grazia e giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provveda alla nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla prima formazione dell'albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il commissario e' scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine.
Nelle elezioni previste dal comma, precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal commissario.
Art. 4.
Fusione di ordini
Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti o di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, puo' essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente art. 2.
Art. 5.
Assemblea per l'elezione del Consigli regionali o interregionali -
Durata
((L'avviso di convocazione dell'assemblea per la elezione del
Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo
collegio dei revisori dei conti e' inviato con lettera raccomandata
dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15
giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'albo, esclusi i
sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione
dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore
dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonche'
del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore
esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il
presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di
ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data
che dovra' cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi
alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma
dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa
non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto
successivi alla seconda votazione)).
Per coloro che non siano in regola con il pagamento del contributi
previsti dagli articoli 11, lettera h) e 20, lettera f) della legge,
l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a
provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in
ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla,
eventuale seconda convocazione.
Art. 6.
Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali
dell'Ordine - Sede
((Per la elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei
consigli regionali o interregionali, i consigli stessi istituiscono
uno o piu' seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo
degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle
elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi
500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500
iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere
istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri
vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresi', essere
istituite, presso ciascun seggio elettorale, piu' sezioni.
Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le
funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente
e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal
presidente del consiglio interessato)).
Art. 7.
Elettorato passivo
L'anzianita' di Iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.
Art. 8.
Schede di votazione
Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto al sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento.
Le schede per le elezioni del professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, la indicazione del numero dei componenti il Collegio del revisori dei conti da eleggere.
Art. 9.
Seggio elettorale
Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e del pubblicisti aventi diritto al voto.
Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'albo nonche' l'indicazione che il medesimo e' in regola col pagamento dei contributi.
Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere Istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal piu' anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.
I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.
Art. 10.
Identificazione dell'elettore
L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identita' personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del saggio.
Gli iscritti negli elenchi dell'albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli articoli il, lettera h) e 20 lettera f) della legge, sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.
Art. 11.
Votazione
L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua
compilazione, nella parte della sala a cio' destinata, in modo tale
da assicurare la segretezza del voto quindi la chiude inumidendone la
parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la
depone nell'urna.
Dell'avvenuta votazione e' immediatamente presa nota da parte di
uno degli scrutatori il quale appone la propria Urina accanto al nome
del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di
cui al secondo comma del precedente articolo viene altresi' presa
nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi
sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.
((Il numero di ore fissato, per le operazioni di votazione,
dall'art. 6, secondo comma, della legge puo', ove il numero degli
aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due
giorni consecutivi e la relativa indicazione e' contenuta nell'avviso
di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi
a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino
nella sala.
Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede
votate vengono sigillate ed, il giorno successivo, riaperte alla
presenza di un notaio)).
Art. 12.
Validita' dell'assemblea
Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.
Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla meta' degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiara, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.
Nel caso In cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla meta' di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso In plico sigillato le relative schede.
In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero del votanti professionisti e pubblicisti.
Art. 13.
Scrutinio
Accertata la validita' dell'assemblea, il presidente del seggio da' immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza Interruzione.
Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.
Sono nulli i volti relativi ai giornalisti non In possesso dei requisiti prescritti, nonche' quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.
Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parita' di voti prevale il candidato piu' anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.
Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.
Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.
Art. 14.
Elezione del Collegio dei revisori dei conti
L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma, dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.
Art. 15.
Comunicazione dell'esito delle elezioni
Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o Interregionale,
CAPO II
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
Art. 16.
Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine del giornalisti
Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne da' immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali e interregionali.
Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.
Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano Iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo alla data di invio dell'avviso di convocazione della assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16 della legge.
Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione.
L'elezione avviene secondo le disposizioni degli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.
Art. 17.
Reclamo contro le operazioni elettorali
I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o Interregionali e dal Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli articoli 8 e 16 della legge, sono regolati dagli articoli 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.
Art. 18.
Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio del revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo della elezione.
Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro la elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione e' avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.
In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, Con la osservanza del termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.
La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, In quanto applicabili.
In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti di un ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.
Art. 19.
Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale
Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresi' a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del commissario straordinario.
Il Ministro per la grazia e giustizia nomina il commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.
Il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne da' immediata comunicazione al commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalita' previste dalla legge e dal presente regolamento.
Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiari nulla anche la elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo precedente.
Art. 20.
Rinnovo delle elezioni per il Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'art. 16 della legge contro la elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo della elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.
L'elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.
Art. 20-bis.
((ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio nazionale, in relazione alla attivita' di cui alla
lettera b) dell'art. 20 della legge:
a) riunisce i presidenti e i vice presidenti dei consigli
regionali ed interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attivita', anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovraintende;
b) collabora, direttamente o di concerto con i consigli regionali
o interregionali, con universita', facolta' o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza
degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico albo nazionale, dei singoli albi regionali o interregionali)).
Art. 20-ter.
((COMMISSIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Per l'esercizio delle funzioni cui e' preposto, il Consiglio
nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti
commissioni:
a) commissione giuridica, composta da sette consiglieri
nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento
all'attivita' di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera
a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela
delle attribuzioni, della dignita' e dell'esercizio della
professione, alla salvaguardia della liberta' di stampa ed alla
determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;
b) commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette
consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui
ricorsi avverso le delibere dei consigli degli Ordini di cui all'art.
20, lettera d), della legge;
c) commissione per le attivita' culturali e professionali,
composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive per
tutte le attivita' o iniziative intese a favorire la migliore
qualificazione culturale e professionale del giornalista;
d) commissione amministrativa, composta da cinque consiglieri
nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche
concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del
Consiglio nazionale.
Le commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono
rieleggibili)).
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 21.
Durata in carica del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti
Il termine triennale previsto dagli articoli 7, primo comma, 12, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge, per la durata In carica dei componenti, rispettivamente, il Consiglio regionale o Interregionale, il Collegio dei revisori del conti e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.
Art. 22.
Riunione del Consiglio regionale o interregionale per la elezione
delle cariche
Entro otto giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio
uscente ovvero, nei casi previsti dall'art. 24 della legge e
dall'art. 19 del presente regolamento, il commissario straordinario,
convoca il nuovo Consiglio per l'elezione della cariche Indicate
dall'art. 9 della legge.
La riunione e' presieduta dal membro piu' anziano per Iscrizione
negli elenchi dell'albo e, in caso di pari anzianita', dal piu'
anziano per eta'. Le funzioni di segretario sono esercitate dal
membro che ha, minore anzianita' di Iscrizione e, in caso di pari
anzianita', dal piu' giovane per eta'.
((Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con
votazione segreta)).
Alla riunione si applicano le disposizioni dell'art. 23 della
legge.
Art. 23.
Dichiarazione delle cause di ineleggibilita'
Il pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che si trovi in una delle condizioni d'ineleggibilita' previste dall'art. 25 della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione prevista dall'articolo precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.
Art. 24.
Riunione del Consiglio nazionale per l'elezione delle cariche
Per la elezione, in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine, delle cariche previste dall'art. 19 della legge si osservano, In quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del presente regolamento.
Art. 25.
Revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine
Ad esercitare le funzioni di revisori del conti presso il Consiglio
nazionale dell'Ordine di cui all'art. 19, terzo comma, della legge
sono designati due professionisti ed un pubblicista, iscritti negli
elenchi di tre distinti ordini regionali o Interregionali.
((Il collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento,
elegge il proprio presidente. Il collegio dei revisori dei conti
partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
nazionale e del comitato esecutivo)).
Art. 26.
Verbale delle sedute
Il segretario redige processo verbale delle sedute.
Il processo verbale deve contenere:
a) il numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno In cui ha luogo la seduta;
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
c) l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
d) le firme del presidente e delle segretarie.
Art. 27.
Quote annuali - Contributi
Il Consiglio nazionale dell'ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli Iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonche' la misura del diritti dovuti per la altre prestazioni ad esso richieste.
Con le modalita' di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli Iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonche' la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per la altre prestazioni.
Art. 28.
Quote annuali - Riduzione
Le quote annuali dovute, a norma degli articoli 11, lettera h), e
20 lettera f) della legge, ai Consiglio regionale o interregionale e
al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla meta' per gli
Iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidita'
((...)), con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno
maturato il diritto alla pensione intera.
Art. 29.
Riscossione delle quote annuali
Le quote annuali previste dagli articoli 11 lettera h) e 20, lettera f) della legge, debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi Iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento dell'iscrizione.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine puo' delegare alla riscossione delle quote di cui all'art. 20, lettera f) della legge, I Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.
TITOLO II
Dell'Albo professionale
Art. 30.
Albo - Revisione - Comunicazione
Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione.
Il Consiglio provvede al deposito dell'albo, a norma dell'art. 44, primo comma, della legge e trasmette annualmente copia dell'albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei Tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine.
Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.
La tessera e' firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.
Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l'iscritto venga cancellato dall'albo.
Art. 31.
Domanda di iscrizione
Le domande di iscrizione negli elenchi dell'albo, negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge e nel registro dei praticanti, debbono essere redatte in carta dal bollo ed essere corredate dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204, lettera a), della tabella allegato A al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.
Alla domanda di iscrizione deve essere, altresi', allegata la ricevuta di versamento, al Consiglio regionale o interregionale, dei contributi previsti dall'art. 11, lettera h) della legge.
Art. 32.
Modalita' d'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori
responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico
professionale o scientifico.
Per l'iscrizione nell'elenco speciale del direttori responsabili
delle pubblicazioni di cui all'art. 28 della legge e' richiesto il
possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma,
della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
La domanda di iscrizione e' diretta al Consiglio regionale 45
interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la
residenza.
Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il
possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione
nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui
all'ultimo comma dell'art. 28 della legge, gli elementi occorrenti
alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione
stessa.
Non e' conosciuta la contemporanea iscrizione in piu' di un elenco
speciale Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al
richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale
viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la
quale e' stata disposta la iscrizione del direttore nell'elenco
speciale.
((Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale,
sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti
di cui al primo comma, nonche' in caso di decadenza della
registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero
quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della
pubblicazione stessa.
Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono
comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai tribunali
compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di
competenza)).
Art. 33.
Modalita' di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri
Al fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresi' comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti.
che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformita' alle leggi dello Stato di appartenenza.
Art. 34.
Modalita' di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti
Documentazione
Al fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la
documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere
elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attivita' giornalistica
nell'ultimo biennio.
Coloro che esplicano la propria attivita' con corrispondenze o
articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai
giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni
documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della
pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione
di dette corrispondenze o articoli.
I collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione,
delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in
grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti
dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea
documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del
rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed il Consiglio
regionale o interregionale puo' richiedere gli ulteriori elementi che
riterra' opportuni in merito all'esercizio dell'attivita'
giornalistica da parte degli interessati.
((Coloro i quali svolgono attivita' di tele-cine-foto operatori per
organi di informazione attraverso immagini che completano o
sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia
decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica
della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria
documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35
della legge 3 febbraio 1963, n. 69)).
Il Consiglio regionale o interregionale puo' richiedere gli
ulteriori elementi che riterra' opportuni in merito all'esercizio
dell' attivita' giornalistica da parte degli interessati.
Art. 35.
Registro dei praticanti
Il registro del praticanti di cui all'art. 33 della legge e' istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.
Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale e' avvenuta nonche' la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.
Art. 36.
Iscrizione nel registro del praticanti
Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio delle attivita' previste dall'art. 31 della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33 della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio della pratica.
Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.
Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico e' tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.
Art. 37.
Esame di cultura generale
Le prove dell'esame previsto dall'art. 33, quarto comma, della
legge, per la iscrizione nel registro dei praticanti, sono, scritte
ed orali.
La prova scritta consiste nello svolgimento di un argomento di
interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero
di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.
Il candidato, nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di
possedere la formazione culturale generale indispensabile per chi
intende avviarsi all'esercizio dell'attivita' giornalistica.
Per l'espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato
tre ore.
((La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di
cultura generale che presentino carattere di attualita'. In
particolare e' richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e
materie:
a) principi di diritto costituzionale;
b) nozioni di storia del ventesimo secolo;
c) problemi ed orientamenti della politica italiana del
dopoguerra;
d) elementi di geopolitica;
e) il sindacalismo ieri ed oggi;
f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee;
g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;
h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa,
giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e
ricerca;
i) i piu' importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai
giornali negli ultimi 12 mesi)).
Art. 38.
Esame di cultura generale - Sessioni e Commissioni
Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno successivo, dovra' aver luogo la prova scritta. La deliberazione e' immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi la nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumera' le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 33 della legge.
Con le stesse modalita' di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti.
Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicista, Iscritto da cinque anni nel rispettivo elenco dell'albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale.
Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.
Art. 39.
Ammissione all'esame di cultura generale
I candidati all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha sede in Roma.
Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art. 36 la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data.
Per essere ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di eta' alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.
Art. 40.
Modalita' di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale
Per lo svolgimento dell'esame di cultura, generale si osservano le disposizioni degli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del presente regolamento, in quanto applicabili.
L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede nei dieci giorni successivi, previo accertamento dell'esistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti dandogliene immediata comunicazione.
Art. 41.
Pratica - Decorrenza e durata
La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro,
deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di Interruzione
dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti
della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della
legge.
Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio
regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la
cancellazione del praticante. La deliberazione e' notificata entro 10
giorni all'interessato ed al direttore o ai direttori delle
pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali e' svolta la
pratica.
((La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed
attraverso un'effettiva attivita' nei quadri organici dei servizi
redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art.
34 della legge.
Il praticantato puo' svolgersi per un periodo non superiore ai 16
mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti
organismi giornalistici quando la responsabilita' della redazione
distaccata sia affidata ad un redattore professionista.
Le modalita' di svolgimento del praticantato, concordate ai fini
della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti
fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal
Consiglio nazionale.
Puo' essere, ammesso a sostenere l'esame di idoneita' professionale
di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto
la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edile
all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe
alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e cio' anche se
il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della
cittadinanza italiana)).
Art. 42.
Divieto di iscrizione in piu' registri
Trasferimenti - Comunicazioni
Il praticante non puo' essere contemporaneamente iscritto in piu' registri.
Il praticante e' tenuto a comunicare Immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.
In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli articoli 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.
Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l'attivita' giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a questo ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del presente regolamento.
Art. 43.
Dichiarazione di compiuta pratica
La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge
consiste in una indicazione motivata dell'attivita' svolta e non deve
contenere alcun giudizio sulla idoneita' professionale del
praticante.
Ove la pratica sia stata svolta presso piu' pubblicazioni, la
dichiarazione e' rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei
servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua
attivita'.
((Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico e'
tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della
dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o
ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o
interregionale competente, informato tempestivamente
dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della
dichiarazione, ricorrendone le condizioni. E' fatta, comunque, salva
- ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista
dall'art. 48 della legge)).
Art. 44.
(Prova di idoneita' professionale)
1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della
legge, consiste:
a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di
altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione
in un massimo di 30 righe ((di 60 caratteri ciascuna, per un totale
di 1.800 caratteri compresi gli spazi));
b) nello svolgimento di una prova di attualita' e di cultura
politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione
mediante questionari articolati in domande cui il candidato e' tenuto
a rispondere per iscritto;
c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualita'
scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei
(interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-
spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base
dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita.
Tale articolo non deve superare ((le 45 righe da 60
caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli
spazi));
2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la
conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme
giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche
e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare
e' richiesta la conoscenza delle seguenti materie:
a) elementi di storia del giornalismo;
b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici
fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto
pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e
norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali
concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;
e) etica professionale;
f) i media nel sistema economico italiano.
3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione
di un argomento di attualita', liberamente scelto dal candidato, nel
settore della politica interna, della politica estera, dell'economia,
del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o
in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una
particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga
scelta puo' essere compiuta dal candidato nella materia delle norme
giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti
prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono essere
comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da
essi puo' prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il
candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacita' di
ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume
critico, di discernimento e di sintesi.
4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al
candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a
richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in
breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti.
Art. 44-bis.
(((Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo
di elaboratori elettronici (personal computer)))
((1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44
e' consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici
(personal computer) nella disponibilita' dei candidati, o
eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell' ordine dei
giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non
sia preposta alle funzionalita' dell' elaboratore necessarie per
l'effettuazione della prova, nonche' a qualunque dispositivo di
comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura,
fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi
altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri
uniformita' di carattere e di spaziatura.
2. Le modalita' tecniche richieste per gli adempimenti di cui al
comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi
dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16)).
Art. 45.
(((Sessioni e commissioni)))
((1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il
mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le
due sessioni della prova di idoneita' professionale che si svolgono
rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo,
per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di
presentazione delle domande di ammissione.
2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova
scritta, il Consiglio nazionale richiede al presidente della corte di
appello di Roma la nomina, a norma dell'art. 32 della legge, dei due
magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e,
almeno venti giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque
componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo
elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio
nazionale o di consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei
quali almeno quattro esercitino la propria attivita' presso
quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'art. 34 della
legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione
di uno per ciascuno di detti settori di attivita'.
3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede
alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli
effettivi.
4. Ogni consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio
di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano
dichiarato la loro disponibilita' a far parte delle commissioni
d'esami e lo trasmette, entro e non oltre il 1? febbraio, al
Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un
breve curriculum professionale.
5. I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati
dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formu-
late dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonche'
direttamente dai consiglieri nazionali.
6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il
Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i
professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.
7. La commissione non puo' esaminare un numero di candidati
superiore alle quattrocento unita'. Qualora il numero dei candidati
che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si
provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla
nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare
il limite anzidetto.
8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari
a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche,
e' presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la
titolarita' della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in
capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la
distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali
sottocommissioni.
9. Ciascun componente della commissione principale o di una
sottocommissione puo' essere sostituito da altro componente che
rivesta la stessa qualifica.
10. Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente
titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati,
la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di
massima da seguire nella valutazione dei candidati.
11. La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di
segreteria della commissione esaminatrice.
12. Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i
provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici
sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e comunicate a tutti i consigli regionali o
interregionali.
13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunita', puo'
indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate.))
Art. 46.
(Ammissione alla prova di idoneita' professionale)
1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneita' professionale i
candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei
praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o
piu' testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo
comma, della legge.
2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di
effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata
dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio
nazionale.
3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale
dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine
stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo
precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La
prova della tempestiva spedizione della domanda e' costituita dal
timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di
consegna diretta, la data di presentazione e' annotata in calce o a
margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia
ricevuta.
((3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta
mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione
nella domanda di ammissione.))
4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di
iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente
consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di
cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del
presente regolamento.
5. Alla domanda va altresi' allegato un curriculum concernente le
esperienze professionali svolte durante il praticantato; in
particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali
ha svolto il tirocinio. Il candidato puo' altresi' indicare i corsi
di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.
6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica
nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della
domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la
documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della
prova scritta.
7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli
ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi
nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla
produzione dei prescritti documenti.
8. Ai candidati inclusi nell'elenco e' data comunicazione
dell'ammissione, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui si
svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai
candidati almeno venti giorni prima di tale data.
9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente
costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da
parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico,
il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova
scritta.
Art. 47.
Identificazione dei candidati
I candidati debbono dimostrare la loro identita' personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di identificazione.
Art. 48.
(Svolgimento della prova scritta)
1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio
della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da
indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa
documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata
dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.
2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di
esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene
immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in
essa contenuti; la commissione puo' fornire ai candidati che ne
facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si e' data
lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse,
da' lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste
sigillate. Di dette operazioni e' fatta menzione nel verbale.
3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma
precedente si da' inizio alla prova di esame.
4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da
parte della commissione, degli argomenti da trattare.
5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere
presenti nel locale degli esami almeno due componenti della
commissione ai quali e' affidata la vigilanza sul regolare
svolgimento della prova.
6. I candidati ((, ove non si avvalgono della facolta' di
utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo
svolgimento della prova scritta,)) devono usare, per la stesura
dell'eleborato, esclusivamente carta munita della firma del
presidente della commissione o di un componente da lui delegato.
Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare
in qualsiasi modo con estranei, ne' portare nella sede dell'esame
libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonche'
mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche
con memoria. ((12))
((6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di
elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna
al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il
programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal
computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna
USB la data e l'ora. L'elaboratore e' riavviato dal candidato al fine
di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare
automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare
e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di
videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun
elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44,comma 1.
6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione,
anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia
riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti
documentali.
6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore
elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al
candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalita' previste
dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalita' operative di cui
al comma 7. In ogni caso non e' concesso il recupero del tempo
trascorso dall'inizio della prova.))
7. E' escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in
genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare
la regolarita' dell'esame.
8. L'esclusione e' disposta dai commissari presenti e, in caso di
disaccordo, la decisione spetta al presidente.
Art. 49.
(((Termine della prova e consegna dei lavori)))
((1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza
apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad
un'altra busta contenente un foglio nel quale avra' indicato il
proprio nome cognome e residenza.
2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal
computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a
ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul
comando "concludi" del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal
computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di
un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione
identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti
con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa
utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6,
primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo
stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del
contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le
disposizioni di cui al primo comma.
3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile
ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene
consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente
al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione.
Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai
sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.
4. Il lavoro e' consegnato ad uno dei componenti della commissione,
il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la
propria sottoscrizione.
5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario,
previa raccolta di esse in uno o piu' pacchi sigillati con cera
lacca e firmati all'esterno da due componenti della commissione e
dal segretario.))
Art. 50.
(((Valutazione dei lavori)))
((1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in
sottocommissioni, compie, nel piu' breve tempo e comunque non piu'
tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la
valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, puo'
essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta
giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per
motivi eccezionali e debitamente accertati.
2. Verificata la integrita' dei pacchi e delle buste, la
commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle
buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone
immediatamente sulla busta aperta, nonche' su quella contenente il
nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno
stesso numero d'ordine.
3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui e'
dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la
prima e' riservata alla valutazione e al voto personale del
commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova
scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli
collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione
finale.
4. Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione
della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi
su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un
membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazione
espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media
dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non
ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e
votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di
ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.
5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o
in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione,
annulla la prova. E' pure annullata la prova dei candidati che si
siano comunque fatti riconoscere.
6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati la
commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei
candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun
nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco e' sottoscritto
dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.))
Art. 51.
(((Ammissione alla prova orale)))
((1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle
prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel
precedente art. 50.
2. A ciascuno degli ammessi e' data comunicazione del giorno,
dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a
distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione
dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal
candidato almeno venti giorni prima della data della prova.
3. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il
praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del
direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il
permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova
orale.))
Art. 52.
(((Svolgimento della prova orale. Giudizio finale)))
((1. La prova orale e' pubblica.
2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione
della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale.
Come per la prova scritta, il presidente o un membro della
commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni
espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto
che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.
3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova
orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva fi-
nale e la dichiarazione di idoneita' o non idoneita' all'esercizio
della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni
espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.
4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della
commissione, nonche' le valutazioni complessive finali sono
trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale
della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene
comunicato il risultato dell'esame.
5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova
orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un
legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di
presentazione.))
Art. 53.
Elenco dei candidati dichiarati idonei - Verbale
L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.
DI tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami e' redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.
Il candidato dichiarato non idoneo ha facolta' di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.
Art. 54.
(((Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti
alle minoranze linguistiche ed agli altri Stati della CEE)))
((1. I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche
Contemplate e tutelate negli statuti delle regioni e province
autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne
facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli
articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.
2. Analogamente e' concessa ai candidati cittadini di uno Stato
membro della CEE la facolta' di sostenere la prova di esame nella
propria lingua madre.
3. In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o
piu' esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal
Consiglio nazionale dei giornalisti, con funzioni di interprete.))
Art. 55.
Iscrizione nell'elenco dei professionisti
Coloro che intendono essere Iscritti nell'elenco dei professionisti
debbono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale o
interregionale nella cui circoscrizione hanno la residenza, domanda
di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti dall'art.
31, primo comma, della legge, dal certificato rilasciato dal
Consiglio nazionale attestante l'esito favorevole della prova di
idoneita' professionale di cui all'art. 32 della legge.
((La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita
dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il
professionista cessera' da ogni altra attivita' professionale o
impiegatizia prima eventualmente svolta)).
((Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli
altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge,
delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,
l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data
del superamento della prova orale degli esami di idoneita'
professionale)).
La comunicazione del provvedimento e' fatta all'interessato con
lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.
Art. 56.
Modalita' per il trasferimento di iscrizione
Il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza:
quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto.
Non e' consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall'art. 37 della legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.
Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria Iscrizione nell'albo del luogo di nuova residenza conserva l'anzianita' che aveva nell'albo di provenienza.
Il trasferimento dell'iscrizione comporta la decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di provenienza o nel Consiglio nazionale.
Art. 57.
Reiscrizione
Per ottenere la reiscrizione di cui all'art. 42 della legge, l'interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare Il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per la iscrizione, ad eccezione di quelli gia' presentati e tuttora validi.
Il giornalista reiscritto ha l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.
Art. 58.
Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali
La domanda per la iscrizione provvisoria del direttori delle pubblicazioni di cui all'art. 47 della legge negli elenchi dell'albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell'art. 47 della legge.
Alla domanda dove essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiani) o periodico, nonche' quella relativa alla nomina, a vice direttore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista se trattasi di periodico.
Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio della iscrizione sia nell'albo che nei certificati rilasciati all'iscritto.
Gli Iscritti contemplati nei comma precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli Iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.
TITOLO III
Dei ricorsi al Consiglio nazionale
Art. 59.
Ricorso al Consiglio nazionale
Le Impugnazioni previste dagli articoli 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.
I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.
((Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16
della legge, su domanda del ricorrente, proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato)).
Art. 60.
Contenuto del ricorso
Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
c) dalla ricevuta del versamento della somma di L. 800 stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Tale versamento non e' richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato Intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale Indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.
Art. 61.
Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso
Il ricorso e' presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata se ricorrente e' il giornalista, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.
La data di presentazione e' annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.
Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente e' il giornalista, o al giornalista, se ricorrente e' il pubblico ministero.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi e' Inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.
Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale Il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonche', in fascicolo separato, copia In carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.
Art. 62.
Trattazione del ricorso
((La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente
del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla
scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine,
tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi
tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il
ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del
Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata
per la discussione.
La commissione, salva comunque la facolta' concessa al Consiglio
medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, puo' disporre
indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che
ritenga opportune)).
Art. 63.
Esame del ricorso
Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche.
Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento.
Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le modalita' previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione e' presa in base agli atti che gia' sono in possesso del Consiglio nazionale.
Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.
In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalita' di cui all'art. 26 del presente regolamento.
Art. 64.
Decisione del ricorso
La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto
dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo,
l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata, la
sottoscrizione del presidente e del segretario.
La decisione e' depositata in originale nella segreteria del
Consiglio nazionale ed e' notificata al ricorrente, a norma dell'art.
62 della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale
dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante
dagli albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non
iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.
((Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive
anche se impugnate davanti all'autorita' giudiziaria)).
Art. 65.
Ricorso in materia disciplinare
Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dai comma quarto del precedente art. 61, presentare per iscritto le proprie conclusioni.
Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.
Scaduto detto termine, il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.
Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parita' di voti prevale l'opinione piu' favorevole all'incolpato.
Si osservano le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.
Art. 66.
Ricorso contro la elezione a componente del Consiglio nazionale
Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, e' presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione e' annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera.
Il Consiglio nazionale richiede - nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso - al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi alla elezione impugnata.
Gli alti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi e' inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.
Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.
TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 67.
Prima elezione dei Consigli
Adempimenti della Commissione unica
La Commissione unica, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento:
a) forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell'albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalita' stabilite dall'art. 9 del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione dell'avvenuta riscossione, da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verra' indicata, negli elenchi relativi all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;
b) stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale.
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termina di cui al comma precedente, la, Commissione unica:
a) predispone le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per la elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonche' del Consiglio nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili;
b) trasinette a ciascun presidente di Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine, gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verra' convocata l'assemblea elettorale.
Negli elenchi di cui ai comma precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.
Art. 68.
Convocazione delle assemblee elettorali
Trasmissione delle schede
La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento; a convocare le assemblee elettorali di cui all'art. 66, secondo comma, della legge.
L'avviso di convocazione e' inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previsto nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente regolamento.
Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termina di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a norma dell'art. 69 del presente regolamento.
Art. 69.
Nomina del presidente dell'assemblea
Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell'anzianita' richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed In regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica.
La Cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura la trasmissione a medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente art.
67, trattenendone un esemplare, nonche' delle schede di votazione.
Art. 70.
Adempimenti del presidente dell'assemblea
Il presidente dell'assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalita' relative alla sistemazione del seggio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge, altresi' gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell'Ordine dall'art. 5 della legge.
Il presidente dell'assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.
Art. 71.
Norme regolatrici delle prime elezioni
Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei revisori del conti, nonche' del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili.
Il certificato previsto dall'art. 10, secondo comma, del presente regolamento e' sostituto da una dichiarazione della Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre In corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.
Art. 72.
Convocazione del primi Consigli regionali o interregionali
Il presidente dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale trasmette al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parita' di voti al piu' anziano di eta' - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio, ai fui della costituzione e della elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 66, quinto comma della legge.
La Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento del Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell'albo negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonche' ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza.
Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.
Art. 73.
Convocazione del primo Consiglio nazionale dell'Ordini
La Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e della elezioni delle cariche.
Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento.
Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale e' data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attivita' patrimoniali esistenti, nonche' l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale.
Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.
Art. 74.
Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale
Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni del primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni Contenute rispettivamente negli articoli 59 e seguenti e 66 del presente regolamento.
I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.
Art. 75.
Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali
Le persone iscritte alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, all'art 7, ultimo comma del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 334, sono iscritte dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 alla legge; esse conservano la precedente anzianita'.
Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
REALE
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