Disposizioni per l'impiego di serbatoi GPL
Art. 10 del Decreto legislativo 32 del 1998 in vigore dal marzo del 1998
Avv. Roberta Motta
di Pesaro, PU
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Art. 10.
Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL
1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di
petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi
per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalita'
alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra
l'acquisto e la disponibilita' dello stesso ma non possono comunque
vincolare gli utenti all'acquisto di quantita' di prodotto
contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in
regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un
anno, devono prevedere la facolta' per l'utente di modificare
l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle
stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso
non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del
serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni,
devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la
quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di
acquisto nonche' le modalita' di acquisto in regime di esclusiva.
2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre
anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1
entro il 1 settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla
medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato.
A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato
il serbatoio hanno la facolta' o, se richiesto, l'obbligo di
procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la
rimozione sono a carico del comodante ed e' nulla qualunque
previsione contrattuale che stabilisca diversamente.
3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il
comodatario intenda acquistare la proprieta' del serbatoio e il
comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione e'
determinato in misura non superiore all'ammontare piu' alto fra il
valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto
della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio
approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario
intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante e' disposto
a cederlo a tale titolo, il canone annuo e' determinato nella misura
del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la
procedura di cui al periodo precedente.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le aziende distributrici
assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi
riforniti, effettuando visite semestrali e rilasciando apposita
certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e
successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono
serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione
scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento
milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima
certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46
del 1990, anziche' alle aziende distributrici, esonerandole
espressamente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1998
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