DUPLICAZIONE ABUSIVA DI SOFTWARE – CONFIGURABILITA’ DEL REATO
Commentatore
super esperto
.
Violazione dell'art. 171 bis comma 1 - Legge sul diritto di autore
La duplicazione abusiva di un programma per elaboratore integra il reato di cui all'art. 171 bis comma 1 della L. 633/1941 anche se tale duplicazione non è finalizzata a scopi commerciali o imprenditoriali.
La Cassazione infatti ha precisato che è sufficiente il fine del "profitto" affinchè la riproduzione di software dia luogo al reato di cui all'art. 171 bis comma 1 cit. (Cassazione III Sezione penale sentenza n. 25104 del 19-06-2008).
Pertanto la suddetta condotta è punita come reato anche qualora sia destinata al solo scopo di destinare la copia all'uso in uno studio professionale.
- Continua a leggere -
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Andrea Maggipinto è avvocato dal 2005 ed esercita la professione legale a Milano. Nel corso degli anni ha maturato una specifica e consolidata esperienza nel settore dell’innovazione e delle nuove tec...
Lo Studio offre assistenza legale in campo penale, in ogni suo settore: reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione, contro la famiglia, contro l'economia, l'ind...