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La nuova normativa sulla assicurazione obbligatoria (art. 283 D. Lgs 7.9.05 n. 209) garantisce il danneggiato anche nella ipotesi in cui non sia possibile agire nei confronti del responsabile civile.
La nuova normativa sulla assicurazione obbligatoria garantisce il danneggiato anche nelle ipotesi in cui non sia possibile agire nei confronti del responsabile civile. Tali ipotesi sono previste alle lettere a)-b)-c)-d) dell' articolo 283 a D. Lgs. 7.9.05 n. 209 e riguardano i danni subiti in un sinistro che sia stato causato da un veicolo o natante non assicurato, non coperto da assicurazione, od assicurato con impresa che si trovi in stato di liquidazione, o che vi venga posta successivamente; nonché i danni causati da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, o del locatore in caso di locazione finanziaria. La novità rispetto alla precedente normativa riguarda i soggetti beneficiari, che vengono individuati, oltre ai terzi non trasportati, o trasportati contro la loro volontà, anche quelli trasportati volontariamente, ma senza la consapevolezza della illegalità della circolazione ( si pensi al trasportato di cortesia che approfitti di un passaggio come l'autostoppista ), come previsto esplicitamente al comma 2. Nel caso di veicolo non identificato il risarcimento è dovuto solo per danni alla persona e, quindi, solo per le lesioni e relative conseguenze subite in occasione della circolazione. Circa la percentuale di invalidità permanente la determinazione è fatta in base alle disposizioni per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (D. Lgs. 23.3.2000 n. 38). Se il veicolo, invece, non è coperto da assicurazione, oltre ai danni fisici vengono risarciti anche i danni alle cose con una franchigia di € 500,00. L’onere del risarcimento ricade in via definitiva sul Fondo di Garanzia Vittime della Strada che è gestito, sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, alla quale tutte le Imprese autorizzate sono tenute a versare annualmente un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato. La liquidazione dei danni viene effettuata da una Impresa designata con cadenza periodica dall’I.S.V.A.P. che per Roma ed il Lazio è l’Assitalia.